(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 6 agosto 2009) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli artt. 27 e 51 della statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 31; Visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, 15/R; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 61-11986 del 4 agosto 2009; Emana: il seguente regolamento: Regolamento regionale recante: «Integrazioni all'allegato B del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano - Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)». Art. 1 Integrazioni al n. 1.1 dell'allegato B del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n 15/R 1. Al numero 1.l dell'allegato B del regolamento regionale 11 dicembre 2004 n. 15/R (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano - Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), dopo il capoverso: «Il numero minimo di osservazioni pedologiche da effettuare per una caratterizzazione significativa della capacita' protettiva dei suoli deve rispettare a rapporto di osservazione ogni 2 ettari (ha)», e' inserito il seguente: «Nel caso in cui la captazione ad uso idropotabile non sia isolata e limitata a un'unica opera di prelievo, ma rientri nell'ambito di un ''campo-pozzi'', poiche' l'area di salvaguardia rappresentata dalla poligonale che inviluppa le aree di rispetto ristrette ed allargate da ciascun pozzo potrebbe interessare una superficie molto vasta, puo' essere stabilito da un numero di osservazioni diverso da quello previsto al capoverso precedente, valutando ''caso per caso'', con l'autorita' competente, il numero di indagini occorrenti ad ottenere un soddisfacente grado di dettaglio,». Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Torino, 4 agosto 2009 BRESSO