(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 
                      n. 31 del 6 agosto 2009) 
 
 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
    Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; 
    Visti gli artt. 27 e 51 della statuto della Regione Piemonte; 
    Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 31; 
    Visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, 15/R; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 61-11986  del  4
agosto 2009; 
 
                               Emana: 
 
il seguente regolamento: 
    Regolamento regionale recante: «Integrazioni all'allegato  B  del
regolamento regionale 11 dicembre 2006,  n.  15/R  (Disciplina  delle
aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano  -  Legge
regionale 29 dicembre 2000, n. 61)». 
                               Art. 1 
 
               Integrazioni al n. 1.1 dell'allegato B 
         del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n 15/R 
 
    1. Al numero 1.l dell'allegato B  del  regolamento  regionale  11
dicembre 2004 n. 15/R (Disciplina delle aree  di  salvaguardia  delle
acque destinate al consumo umano - Legge regionale 29 dicembre  2000,
n.  61),  dopo  il  capoverso:  «Il  numero  minimo  di  osservazioni
pedologiche da effettuare  per  una  caratterizzazione  significativa
della capacita' protettiva dei suoli deve rispettare  a  rapporto  di
osservazione ogni 2 ettari (ha)», e' inserito il seguente: «Nel  caso
in cui la captazione ad uso idropotabile non sia isolata e limitata a
un'unica  opera  di  prelievo,   ma   rientri   nell'ambito   di   un
''campo-pozzi'', poiche' l'area di salvaguardia  rappresentata  dalla
poligonale che inviluppa le aree di rispetto ristrette  ed  allargate
da ciascun pozzo potrebbe interessare  una  superficie  molto  vasta,
puo' essere stabilito da un numero di osservazioni diverso da  quello
previsto al capoverso precedente, valutando ''caso  per  caso'',  con
l'autorita' competente, il numero di indagini occorrenti ad  ottenere
un soddisfacente grado di dettaglio,». 
    Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. 
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
      Torino, 4 agosto 2009 
 
                               BRESSO